Cos'è il Consulente Tecnico d'Ufficio ed il Consulente Tecnico di Parte

La Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) in ambito civile, è uno strumento d’indagine che si utilizza nel settore giudiziario. E’ una valutazione specialistica che viene richiesta dal Giudice e affidata ad un esperto competente nella materia oggetto dell’indagine, in modo che questi effettui uno studio e un’analisi approfondita su ambiti di conoscenza a lui estranei, fornendo tutte le informazioni utili alla sua decisione.

In ambito civile, nei casi di separazioni e/o divorzi conflittuali, affidamento dei figli, adozioni, ecc., la funzione della CTU è quella di fornire al Giudice notizie supplementari oltre a quelle già in suo possesso, quali storia giuridica precedente, documentazione presentata dagli avvocati, eventuali relazioni dei servizi sociali, ecc. In particolare, il Giudice chiede al CTU psicologo un approfondimento sui temi legati alla qualità dei legami familiari tra il minore e gli adulti di riferimento, alle caratteristiche personologiche dei genitori, alla loro capacità genitoriale, alle migliori condizioni di affido per garantire una crescita sana e armonica del minore.

La CTU, quale indagine valutativa, non ha fini terapeutici o di mediazione.

Tuttavia, avendo come fine ultimo quello di salvaguardare la crescita armonica del minore, la CTU può rappresentare anche uno strumento di contenimento del conflitto genitoriale, favorendo il raggiungimento di soluzioni condivise tra le varie parti e la mobilitazione di risorse genitoriali e familiari utili al benessere del minore.

 

In ambito penale, l'esperto incaricato dal Giudice è indicato come “Perito”, e l'attività da questi svolta è indicata come “perizia”.

 

Il Consulente Tecnico di Parte (CTP) viene nominato dall’avvocato al fine di garantire la corretta tutela dei diritti del proprio cliente nell’ambito del processo. Il CTP ha il diritto di assistere a tutte le indagini indicate dal CTU. Durante le operazioni peritali il CTP può presentare delle istanze o delle osservazioni di cui il consulente tecnico d’ufficio dovrà tenere conto, e può stilare una relazione a conclusione del proprio operato. In particolare, partecipa alle udienze del Giudice ogni volta che vi interviene il CTU, e pone chiarimenti e controdeduzioni sui risultati delle indagini tecniche.

Inoltre il CTP deve impegnarsi affinché il CTU e il consulente tecnico di controparte adottino metodologie corrette ed esprimano pareri pertinenti ai dati raccolti e sostenuti dalla letteratura specialistica.

Il CTP, sempre nell’interesse primario di tutelare i minori coinvolti nella vertenza giudiziaria, si astiene dal consultarli e/o ascoltarli direttamente o comunque in occasioni esterne alla CTU, anche nel caso in cui gli venisse richiesto dal cliente e/o dall’avvocato, evitando così ogni possibile contatto, come indicato dal codice deontologico degli psicologi italiani (art.31) e da specifiche linee guida accreditate in campo psico-giuridico. Il CTP mantiene la propria autonomia professionale nel rapporto con l’avvocato, quale parte committente, e con il cliente, chiarendo la scelta di metodi e strumenti, e riservandosi il diritto di rinunciare al mandato qualora le richieste fossero in contrasto con la propria cognizione ed etica professionale.

 

Mi presento Dott.ssa Michela Carrara

Mi chiamo Michela CARRARA e sono una Psicologa Clinica e  Psicoterapeuta  Sistemica. Mi sono laureata all'Università degli Studi di Bologna nel 1999, conseguendo poi nel 2006 la specializzazione in Psicoterapia Sistemico Relazionale presso l'ISCRA di Modena.

Svolgo il mio lavoro nella provincia di Rimini, offrendo consulenze e sostegno sia individuale che di coppia.

 

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